Decreto Ministeriale 31 dicembre 1993

Riconoscimento dell'idoneità all'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.), in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistemico.


M.U.R.S.T. DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - Ufficio VI


Vista la legge 18 Febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 Maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 Febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 Settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 Gennaio 1992 e 17 Marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 Ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 Ottobre 1992, recante modalità per la presentazione, delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'"Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) ", con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 Gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dall'"Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) ", con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 Febbraio 1898, n. 56, l'"Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) ", con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale- sistematico nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

 

 

 



Rettifica al decreto ministeriale 31 Dicembre 1993 recante riconoscimento dell'idoneità all'"Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) ", in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistemico.

IL MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 Febbraio 1989, n.56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
Visto il decreto ministeriale 31 Dicembre 1993 con il quale l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.), con sede in Roma, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n.56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;
Considerato che l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.) aveva presentato domanda di riconoscimento ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, l'Aquila, Ancona, Torino;
Considerato che con il suddetto decreto l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per la sola sede di Roma;
Visto il verbale in data 7 Ottobre 1993 con il quale la commissione consultiva preposta alla valutazione delle domande di riconoscimento prende atto di aver omesso, per mero errore materiale, le sedi di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino tra quelle riconosciute idonee a svolgere la predetta attività formativa e invita, pertanto, ad adottare il relativo provvedimento di rettifica;
Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del dispositivo del predetto provvedimento di riconoscimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 Dicembre 1993 in premessa citato è rettificato nel senso che l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) è autorizzata ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione in psicoterapia anche nelle sedi di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 26 Marzo 1998


 

 


D.M. 25 maggio 2001
CONFERMA DELL'ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PSICOTERAPIA RICONOSCIUTI ALL'ORDINAMENTO PREVISTO DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.M. 11 DICEMBRE 1998, N. 509


IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 13 che dispone che la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 dello stesso decreto esprime il proprio parere sull'adeguamento degli ordinamenti degli istituti in precedenza riconosciuti ai sensi della legge n. 56 del 1989 alle disposizioni del titolo II del regolamento medesimo;

VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
VISTE le istanze avanzate dagli istituti di cui all'allegato 1 per i fini di cui all'art. 13 del regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alle predette istanze dalla Commissione tecnico-consultiva della seduta del 9 marzo 2001;


D E C R E T A:

Art. 1

1 - Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n.509 si approva l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento degli ordinamenti adottati dagli istituti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott.Giovanni D'ADDONA
(f.to Giovanni D'ADDONA)

 

 

 


 

Decreto Direttoriale 23 luglio 2001

Abilitazione all'Istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" ad istituire e ad attivare nelle sedi di Modena, Genova e Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.


M.U.R.S.T. DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - Ufficio VI


VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

VISTO il D.M. 31 dicembre 1993 con il quale l'Accademia di psicoterapia della famiglia con sede in Roma, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

VISTO il successivo D.M. 26 marzo 1998 con il quale l'Istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, l'Aquila, Ancona e Torino;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 relativamente alle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;

VISTO il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi dell'Istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa in via definitiva dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;

D E C R E T A :

Art. 1

1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .

2 - Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità per ciascuna delle sedi di Modena, Genova e Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, lì 23 luglio 2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott.Giovanni D'ADDONA
(f.to Giovanni D'ADDONA)